I contenuti di questa pagina sono in fase di revisione, controllala spesso. Se sei uno studente internazionale puoi fare riferimento al Settore accoglienza studenti stranieri (SASS) per informazioni dettagliate e aggiornate su tasse, imposte e borse di studio.
L'Università di Genova applica esoneri, parziali o totali, dal versamento del contributo universitario, previa verifica dei requisiti per la fruizione. Tali benefici sono elencati e dettagliati di seguito e sono previsti dagli artt. 8 e 9 del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari Vincitrici e vincitori di borsa di studio Aliseo Esonero totale contributo universitario e tassa regionale – Studenti/Studentesse vincitori di borsa Aliseo Se hai presentato domanda per l’assegnazione della borsa di studio erogata dall'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALISEO) e sei risultato vincitore, hai diritto all'esonero totale dal versamento del contributo universitario e della tassa regionale.Devi versare solo l'imposta di bollo di euro 16 relativa all’iscrizione all’anno accademico corrente (controlla la data di scadenza). In fase di pagamento della prima rata (iscrizione a un nuovo anno accademico), per poter versare solo l'imposta di bollo devi accedere al servizio Borsa di studio dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario presente nei Servizi Online ed inserire il "numero di protocollo" identificativo della tua richiesta, reperibile sulla ricevuta di presentazione della domanda di borsa di studio, seguendo le indicazioni presenti nella pagina dedicata. ATTENZIONE: In caso di rinuncia alla borsa di studio o di revoca da parte di ALISEO, sarai tenuto ad integrare la contribuzione studentesca (tassa regionale e contributo universitario). Art. 8, comma 1, lettera b), e comma 2 del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari. Esoneri per disabilità e/o invalidità Esonero totale dal versamento della 2^ e 3^ rata delle tasse (contributo universitario) e della tassa regionale per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%. Esonero totale dal versamento della 2^ e 3^ rata delle tasse (contributo universitario) per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3, Legge 104/1992. Esonero parziale dal versamento della 3^ rata delle tasse (contributo universitario) per gli studenti con un'invalidità in una misura tra il 50 e il 65%. Per la graduazione della tassa regionale e/o del contributo universitario sei tenuto ad autocertificare i dati ISEE-U alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/iseeu L'esonero è applicato per l'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità e/o l’invalidità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^ rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^ rata, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. La documentazione attestante lo status di disabile e/o invalido dovrà essere caricata alla pagina dei servizi online Selezionare la voce "WEB-studenti" > inserire le credenziali > Modulistica > Disabilità Invalidità DSA > Inserire le certificazioni. Si applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all’Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente. Art. 8, comma 1, lettera c), e art. 9 del Regolamento Contribuzione studentesca e benefici universitari. Esoneri totali Gli/le studenti/studentesse hanno diritto a esonero totale se: gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato Per l’applicazione dei seguenti esoneri è necessario che la posizione contributiva pregressa dello studente sia in regola. La fruizione degli esoneri totali esclude l’applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall’Ateneo. Esonero totale dal versamento seconda e terza rata della contribuzione studentesca se: Studenti/studentesse a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato (asilo politico o protezione internazionale) ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratifica con legge 24 luglio 1954 n.722. La richiesta di tale esonero dovrà pervenire ogni anno accademico a tasse.benefici@unige.it: nella mail dovranno essere specificati i dati anagrafici (cognome, nome etc.) e la matricola da studente, e dovrà essere allegato il documento attestante la posizione di asilo politico o protezione internazionale (ad esempio il permesso di soggiorno). N.B. Fare attenzione alla validità del permesso di soggiorno: in caso di documento scaduto sarà richiesto un nuovo invio con allegato il documento aggiornato. Art. 8, comma 1, lettera f), del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari. hanno ottenuto la borsa di studio del Governo italiano per studenti stranieri Studenti/Studentesse che hanno ottenuto la borsa di studio del Governo italiano per studenti stranieri nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici. La richiesta di tale esonero dovrà pervenire ogni anno accademico a tasse.benefici@unige.it: nella mail dovranno essere specificati i dati anagrafici (cognome, nome etc.) e la matricola da studente, e dovrà essere presente in allegato un documento d’identità ed un documento attestante la posizione di vincitore della suddetta borsa. Art. 8, comma 1, lettera d), del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari. interrompono gli studi per infermità gravi Studenti/Studentesse che interrompono gli studi per infermità gravi, limitatamente al periodo dell’infermità. La richiesta di tale esonero dovrà pervenire ogni anno accademico a tasse.benefici@unige.it: nella mail dovranno essere specificati i dati anagrafici (cognome, nome etc.) e la matricola da studente, e dovrà essere presente in allegato un documento d’identità ed un documento attestante la condizione d’infermità. Art. 8, comma 1, lettera e), del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari. sono detenuti presso le case circondariali di Genova Studenti/Studentesse detenuti presso le case circondariali di Genova di cui alla Convenzione stipulata in data 6/4/2016 con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta. Gli studenti dovranno versare la tassa regionale, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private. L’esonero totale si applicherà per le rate del contributo universitario con scadenza successiva alla data d’inizio della detenzione. Gli studenti sono esonerati anche dal versamento dell’imposta di bollo, i cui costi sono sostenuti dall’Ateneo. L’esonero è applicato d’ufficio. Art. 8, comma 1, lettera g), del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari. hanno più di 65 anni di età Studenti/Studentesse con più di 65 anni di età che intendano iscriversi per la prima volta, con modalità di iscrizione a tempo pieno, a corsi di studio di 1° o 2° livello (vecchio o nuovo ordinamento), o riprendere gli studi con ricognizione e/o riconoscimento della carriera pregressa, con iscrizione a tempo pieno, anche oltre la durata normale del corso o ripetente. L’esonero è applicato per il primo anno di iscrizione o di ripresa degli studi e potrà essere confermato anche per gli anni di iscrizione successivi al primo. Resta comunque a carico dello studente, per ogni anno di iscrizione, il versamento della 1^ rata della contribuzione studentesca. In caso di richiesta di ripresa degli studi, lo studente dovrà versare il “contributo di ricognizione”. L’esonero è applicato d’ufficio in caso di nuova iscrizione, mentre deve essere richiesto via mail all’indirizzo tasse.benefici@unige.it in caso di ricognizione. Art. 8, comma 1, lettera h), del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari. hanno perso l'occupazione a seguito di licenziamento collettivo o individuale Studenti/Studentesse che abbiano perso l'occupazione a seguito di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo) e che rientrino, al momento dell’iscrizione ad uno dei corsi di studio dell’ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego. La richiesta di tale esonero dovrà pervenire ogni anno accademico a tasse.benefici@unige.it: nella mail dovranno essere specificati i dati anagrafici (cognome, nome etc.) e la matricola da studente, e dovrà essere presente in allegato un documento d’identità, un documento attestante lo status di inoccupazione (storico C2 rilasciato dal centro per l’impiego), la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la lettera di licenziamento con motivazione. Art. 8, comma 1, lettera i), del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari. sono destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria o di un contratto di solidarietà Studenti/Studentesse che siano destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria o di un contratto di solidarietà. La richiesta di tale esonero dovrà pervenire ogni anno accademico a tasse.benefici@unige.it: nella mail dovranno essere specificati i dati anagrafici (cognome, nome etc.) e la matricola da studente, e dovrà essere presente in allegato un documento d’identità ed un documento attestante la percezione del trattamento di integrazione salariale straordinaria o un contratto di solidarietà. Art. 8, comma 1, lettera j), del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari. sono figli/e di beneficiari della pensione di inabilità Studenti/Studentesse figli/e di beneficiari della pensione di inabilità La richiesta di tale esonero dovrà pervenire ogni anno accademico a tasse.benefici@unige.it: nella mail dovranno essere specificati i dati anagrafici (cognome, nome...) e la matricola da studente, e dovrà essere presente in allegato un documento d’identità ed un documento attestante la fruizione della pensione di inabilità. Art. 8, comma 1, lettera k del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari. sono vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere nonché dei loro superstiti Studenti/Studentesse vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere nonché dei loro superstiti La richiesta di tale esonero dovrà pervenire ogni anno accademico a tasse.benefici@unige.it: nella mail dovranno essere specificati i dati anagrafici (cognome, nome etc.) e la matricola da studente, e dovrà essere presente in allegato un documento d’identità ed un documento attestante la condizione di vittima del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, ovvero la condizione di superstite. Esoneri parziali Gli/le studenti/studentesse hanno diritto a esonero parziale se: provengono da paesi in via di sviluppo Gli esoneri parziali sono cumulabili tra loro, fino a concorrenza dell’importo del Contributo Universitario dovuto. A seconda del tipo di esonero possono essere applicati sulla seconda o sulla terza rata, rispettivamente la prima e la seconda quota del Contributivo Universitario. Studenti/Studentesse provenienti da paesi in via di sviluppo Esonero della terza rata della contribuzione studentesca se provieni da uno dei paesi in via di sviluppo, individuati, per l’a.a. 2024/25, dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2024 e se risiedi in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio. L’esonero è applicato d’ufficio. Art. 9, comma 1, del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari si sono classificati/e nei primi tre posti di graduatorie riconosciute dall’Ateneo Studenti/Studentesse classificati/e nei primi tre posti di graduatorie riconosciute dall’Ateneo Esonero della terza rata della contribuzione studentesca per studenti classificati nei primi tre posti in graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti da UNIGE. La richiesta di tale esonero dovrà pervenire ogni anno accademico a tasse.benefici@unige.it: nella mail dovranno essere specificati i dati anagrafici (cognome, nome etc.) e la matricola da studente, e dovrà essere presente in allegato un documento d’identità ed un documento attestante la posizione in graduatoria. Art. 9, comma 1, del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari sono atleti/e di alto livello - programma “UniGe per i Campioni” Studenti/Studentesse atleti/e di alto livello - programma “UniGe per i Campioni” Esonero della terza rata della contribuzione studentesca per studenti che, in quanto atleti di alto livello, rientrano nel programma per la valorizzazione del merito sportivo “UniGE per lo Sport”. Per le modalità di assegnazione dell’esonero si rimanda al bando pubblicato per l’anno accademico 2024/2025 alla seguente pagina informativa https://unige.it/servizi/sport , ricordando che la scadenza per parteciparvi è il 31 ottobre 2024. Art. 9, comma 1, del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari sono oltre la durata normale/fuori corso, in debito al 31 marzo della sola prova finale o di laurea Studenti/Studentesse oltre la durata normale/fuori corso, in debito al 31 marzo della sola prova finale o di laurea Esonero del 50% della terza rata della contribuzione studentesca per studenti iscritti oltre la durata normale/fuori corso in debito al 31 marzo dell’anno accademico di iscrizione della sola prova finale o di laurea. L’esonero è applicato d’ufficio. Art. 9, comma 1, del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari nel caso di appartenenza allo stesso nucleo familiare Appartenenza di due o più studenti/studentesse allo stesso nucleo familiare L’esonero del 30% sulla 3^ rata della contribuzione studentesca può essere richiesto dagli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (si intende la famiglia nucleare: coniugi, genitori, figli, soggetti uniti da unione civile o convivenza ex l. 76/2016), iscritti, entro la durata normale del corso, nello stesso anno accademico, a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale dell’Ateneo genovese. L’appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite attestazione ISEE per l’Università (ISEE-U) o con ISEE-U-Parificato. N.B. Non è ammessa diversa documentazione di natura fiscale. L’esonero è assegnato previa apposita richiesta da presentare, per ogni anno accademico, da parte di tutti gli studenti interessati, entro i termini prescritti, compilando singolarmente il “modulo di autocertificazione online” disponibile alla pagina web dedicata. Per l’anno accademico 2024/2025 il servizio di richiesta sopracitato è attivo dal 1° ottobre 2024 al 20 aprile 2025. L'esonero è assegnato previa verifica da parte dell'amministrazione: della regolare iscrizione entro la durata del corso, per l’anno accademico di riferimento, da parte di tutti i richiedenti. Nel caso questo requisito non sia posseduto da tutti gli studenti del nucleo familiare, l’esonero sarà applicato solo agli studenti in possesso del requisito stesso; dell'appartenenza allo stesso nucleo familiare, accertata tramite attestazione ISEE-U. N.B. La rinuncia agli studi per l’anno accademico corrente comporta la perdita del diritto alla fruizione del beneficio, fatto salvo il caso in cui risultino comunque ancora iscritti almeno due studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Altresì la rinuncia da parte di un componente del nucleo familiare effettuata dopo il regolare versamento di tutte le rate della contribuzione studentesca per l’anno accademico corrente non comporterà la perdita del beneficio per lo studente ancora iscritto. Art. 9, comma 1, del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari sono caregiver Studenti/Studentesse caregiver L’esonero del 30% sulla 3^ rata della contribuzione studentesca può essere richiesto dagli studenti in possesso di requisiti di reddito che rivestono la figura di CAREGIVER FAMILIARE E/O CAREGIVER NATURALE. Consulta le modalità di fruizione (in fase di aggiornamento). Art. 9, comma 1, del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari sono dipendenti della Pubblica Amministrazione (Progetto PA 110 e Lode) Studenti/Studentesse dipendenti della Pubblica Amministrazione (Progetto PA 110 e Lode) Versano il contributo universitario (2^ e 3^ rata) ridotto di una percentuale pari al 30% con una riduzione minima garantita pari a € 330, qualora il calcolo percentuale risulti di importo inferiore, previa verifica di requisiti di merito gli studenti in possesso di requisiti di reddito e merito in servizio nella Pubblica Amministrazione. Consulta le modalità di fruizione (in fase di aggiornamento).
Contatti Settore contribuzione studentesca e benefici Piazza della Nunziata 6, 16124 Genova tasse.benefici@unige.it call center 010 2095947 attivo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 11:00 Allegati Document Modalità di contatto e prenotazione appuntamento del Settore contribuzione studentesca e benefici Document How to contact and book an appointment for the Student Contribution and Benefits Department